Si comunica che il D.L. n. 5/2022 ha introdotto nuove regole per la gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-COV-2; dette disposizioni saranno in vigore dal 7.02.2022.
Per la scuola secondaria di secondo grado il D.L. è previsto quanto segue.
- Un caso di positività nella classe
L’attività didattica proseguirà in presenza; per gli alunni e i docenti è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19.
- Due o più casi di positività nella classe
- Alunni che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario, o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, oppure abbiano effettuato la dose di richiamo, o esentati dal vaccino.
Per questi alunni l’attività didattica proseguirà in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza sarà controllata dai soggetti a ciò delegati mediante l’applicazione mobile VERIFICAC19, che è tecnicamente adeguata allo scopo.
- Alunni che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione.
Per questi alunni l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni.
- Alunni che non si trovino nei casi a) e b).
Per questi alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di 5 giorni.
Misure sanitarie
Agli alunni della classe di cui ai punti a) e b) si applica il regime sanitario di autosorveglianza[1].
Agli alunni della classe di cui al punto c), per i quali non è applicabile il regime sanitario di autosorveglianza, si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 e con l’obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.
La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.
Gli alunni positivi sono riammessi mediante esibizione dell’esito negativo del test antigenico o molecolare (non occorre certificazione medica).
In merito alla ripresa in presenza delle attività didattiche per le classi collocate precedentemente in quarantena a seguito di provvedimenti adottati dall’Autorità sanitaria, si ritiene che debbano essere rispettati i tempi previsti dai medesimi provvedimenti, salvo successiva rettifica da parte del competente Dipartimento di Prevenzione. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti ai referenti COVID di plesso.
Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
Di seguito la tabella riepilogativa delle precedenti disposizioni.
Attività didattica | Misure sanitarie | ||
ALUNNI | DOCENTI | ||
Con 1 caso | In presenza | · FFP2 per 10 gg dalla data di conoscenza dell’ultimo caso | · FFP2 per 10 gg dalla data di conoscenza dell’ultimo caso
· Autosorveglianza se individuati come contatti stretti di alunni positivi |
Con 2 o più casi | · In presenza se esentati (previa richiesta genitori/tutori), vaccinati o guariti da meno di 120 gg o con dose booster
· Dad per 5 gg per gli altri alunni (se l’accertamento del secondo caso si verifica entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente) |
· Autosorveglianza e FFP2 per 10 gg dalla data di conoscenza dell’ultimo caso se vaccinati o guariti entro 120 gg o con dose di richiamo
· Quarantena precauzionale di 5 gg che termina con un tampone negativo; per i successivi 5 gg dopo il rientro dalla quarantena obbligo FFP2 |
· Autosorveglianza
· FFP2 per 10 gg dalla data di conoscenza dell’ultimo caso |
Si raccomanda il massimo rispetto e la massima diffusione della presente.
[1] Il regime sanitario dell’autosorveglianza è regolato dall’articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020:
“La misura della quarantena precauzionale di cui al comma 7 non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. Ai soggetti di cui al primo periodo è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.”